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Decreto fibra ottica: cosa è cambiato?

Decreto Fibra ottica: cosa è cambiato?

Riduzione dei costi di installazione e accelerazione dei tempi di posa: sono solo due delle disposizioni del decreto fibra ottica.

L’Italia – paese che in Europa in quanto a copertura di banda ultra larga e a velocità di connessione massima disponibile è sempre stato surclassato dalle altre nazioni – per una volta può considerarsi all’avanguardia. Risulta essere, infatti, in materia di fibra ottica al momento l’unico paese a trovarsi perfettamente allineato alle previsioni comunitarie, grazie all’entrata in vigore del Dlgs 33/2016.

Il decreto fibra ottica – approvato con non poche difficoltà dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2016 ed ufficialmente entrato in vigore il 10 marzo 2016 – risulta essere, quindi, l’unico intervento legislativo europeo a confluire all’interno della direttiva europea 61/2014.

L’approvazione di questo decreto, comunque, quali novità e quali cambiamenti all’interno del settore delle telecomunicazioni ha portato?

Esso fa riferimento principalmente a tutte quelle misure volte alla riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Inoltre, al suo interno sono contenute delle disposizioni volte all’accelerazione dei tempi di posa della fibra ottica e all’utilizzo di tutte quelle tecnologie innovative in materia di scavo, considerate meno invasive e onerose.
Infatti, all’art. 1 è possibile leggere che:

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche“.

L’art. 3, invece, fa riferimento a quelle che sono le novità sull’accesso alle infrastrutture fisiche. In questo caso è riconosciuto agli operatori o ai gestori il diritto di consentire agli operatori di rete l’accesso alla propria infrastruttura fisica per permettere l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; è possibile, solo in alcuni casi, rifiutare la richiesta di accesso alle proprie infrastrutture. Citando parte del decreto, i casi specifici risultano essere:

  • inidoneità a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;
  • indisponibilità di spazio”;
  • “inserimento oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica”, che quindi rischi di minacciare l’integrità e la sicurezza delle reti.

L’art. 4, poi, prevede la nascita del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, grazie al quale sarà possibile effettuare una “mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale”. Il Ministero dello Sviluppo Economico si occuperà della definizione di tutte le regole tecniche volte alla sua creazione, comprese anche tutte le modalità con cui saranno per la prima volta costituiti, raccolti, inseriti e consultati i dati, nonché le regole per successivi aggiornamenti e scambi e per la pubblicità di tutti i dati territoriali.

Molto interessante è quanto previsto dall’art. 5, secondo cui l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in mancanza di infrastrutture disponibili, deve essere “effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale”. Inoltre, “le specifiche delle tecniche di posa su tralicci e pali, di scavo tradizionale e di scavo a basso impatto ambientale, nonché dei relativi ripristini sono definite dall’Ente nazionale italiano di unificazione attraverso le apposite norme tecniche e prassi di riferimento”. In particolare, ciò consente all’ente incaricato di effettuare i lavori di poter scegliere in maniera autonoma gli standard da seguire.

Secondo l’art. 6 e l’art. 7 diventa necessario anche per le opere di genio civile rispettare il principio di trasparenza e comunicare tempistiche precise per la conclusione dei lavori.

Una novità introdotta da questo decreto è relativa all’infrastrutturazione fisica interna agli edifici e al loro accesso. All’art. 8 è, infatti, previsto che:

I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo“.

All’interno dell’art. 9, invece, viene definito che in caso di controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete è possibile rivolgersi, per la risoluzione di esse, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, individuato come organismo competente.

Infine, particolare rilevanza va data agli art. 12 e art. 13.
L’art. 12, relativo al regime fiscale, dispone che:

Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.

All’interno dell’art. 13 è contenuta, poi, una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui “dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“.

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